Regolamento del Comitato Scientifico
(approvato dal Consiglio Direttivo in data 24.06.2024)
Il presente regolamento ha lo scopo di definire la migliore gestione del Comitato Scientifico dell’Associazione integrando l’Atto Costitutivo e gli articoli 2, 6, 12 e 17 dello Statuto. La redazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea in data 20.04.2024.
- Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo decadenza deliberata dal medesimo Consiglio per:
- dimissioni o decadenza verificatasi per l’assenza del componente a due sedute consecutive del Comitato, senza giustificato motivo;
- inadempienza ai compiti conferiti dal Consiglio Direttivo;
- comportamenti contrari agli interessi di EIMI valutati ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
I componenti del Comitato Scientifico, all’atto della nomina, dovranno espressamente accettare il presente articolo del Regolamento rinunciando ad ogni azione nei confronti di EIMI in caso di revoca della nomina per decadenza deliberata da Consiglio Direttivo. La prima partecipazione del componente nominato ad un incontro del Comitato Scientifico comporta l’accettazione implicita del presente articolo.
- I membri del Comitato Scientifico possono essere rinominati senza nessun limite di mandato;
- Il Comitato Scientifico deve essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di 15 membri che devono essere espressione delle principali discipline rappresentate da EIMI. In ogni caso, nel Comitato Scientifico devono essere presenti un mediatore civile e commerciale, un mediatore familiare, un mediatore umanistico, un mediatore penale o formatori nei medesimi ambiti. Lo stesso membro può essere espressione di più discipline;
- In occasione della sua prima riunione Comitato Scientifico provvede a nominare nel suo seno il Presidente;
- Le cariche sociali non sono retribuite e per il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, si rimanda all’ apposito regolamento;
- I membri del Comitato Scientifico devono essere esperti con indubbie e certificate competenze e conoscenze scientifiche e possono essere individuati e designati anche tra personalità che si distinguono per il valore professionale e scientifico benché non soci dell’Associazione;
- Il Comitato Scientifico è l’Organo competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei Soci, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodici, uniformemente alla legislazione in materia di mediazione, conciliazione e metodi ADR;
- Il Comitato Scientifico stabilisce i criteri essenziali della figura del mediatore e del formatore nei diversi modelli di mediazione, conciliazione e metodi ADR: gli obblighi formativi e i contenuti della formazione sono periodicamente aggiornati e sono pubblicati nelle aree tematiche dedicate alle diverse discipline rappresentate da EIMI;
- Il Comitato Scientifico rilascia l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati (ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4) con le modalità riportate nelle allegate Linee Guida;
- Il Consiglio Direttivo può chiedere il parere del Comitato Scientifico al fine di valutare la idoneità di aspiranti Soci ad essere ammessi in EIMI. Per assolvere tale compito, il Comitato Scientifico può nominare commissioni d’esame per sottoporre a colloqui o verifiche gli aspiranti Soci. In ogni caso, l’ammissione a Soci dei Mediatori Familiari e dei Mediatori Umanistici deve essere sottoposta alla valutazione del Comitato Scientifico, tramite la nomina di commissioni ad hoc per la verifica dei requisiti previsti dal Regolamento per la Mediazione Umanistica dal Regolamento per Mediazione Familiare;
- È compito del Comitato Scientifico concedere il patrocinio e/o i crediti formativi a Corsi / Convegni / Seminari / Eventi formativi / Workshop o similari organizzati da terzi secondo le Linee Guida allegate al presente Regolamento. Le Linee Guida allegate possono essere integrate e/o modificate con maggioranza di 2/3 dei componenti del Comitato Scientifico e previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- Il Comitato Scientifico organizza, promuove e favorisce le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all’ausilio di altri Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore nell’ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR;
- Il Comitato Scientifico può nominare delle commissioni ad hoc per l’espletamento di compiti specifici. Le commissioni riferiscono al Comitato Scientifico;
- Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite con la partecipazione di almeno 1/3 dei suoi membri e le decisioni sono prese collegialmente. L’eventuale componente dissenziente dovrà far verbalizzare il proprio dissenso motivato. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da inserire nel libro dei verbali del Comitato Scientifico;
- I membri del Comitato Scientifico non possono partecipare alle riunioni per la valutazione, l’accreditamento o il patrocinio di eventi formativi o divulgativi, di qualsiasi tipo, dagli stessi organizzati, proposti o partecipati;
- Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, nel luogo da quest’ultimo stabilito. Le riunioni si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su ogni argomento trattato, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. - Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto, il presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.
- Su impulso di 1/3 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano stati sanzionati dalla Commissione di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente regolamento. Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte procederà come previsto al precedente punto 17.