Coordinazione Genitoriale
Riferimenti normativi:
Non esiste, attualmente, in Italia una norma che regolamenti la Coordinazione Genitoriale.
Vi è stato un tentativo di normarla con il D.D.L. n.735 del 03.08.2019, cd. Pillon, che non ha poi avuto seguito.
La recente riforma della Giustizia ex Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Cartabia, non si è occupata della Coordinazione Genitoriale se pure, un riferimento possa essere individuato nella nomina dell’esperto ex art. 473bis 26.
Cos’è la Coordinazione Genitoriale e a chi si rivolge:
La Coordinazione Genitoriale (“Parenting Coordination”) è stata definita nel 2005 dalle linee guida dell’Association of Familiy and Conciliation Court (AFCC) come “Un processo di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. A.D.R.) centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o autorizzazione del Giudice, prendendo decisioni nell’’ambito del provvedimento del Tribunale o del contratto di nomina”
La Coordinazione Genitoriale, dunque, a differenza della Mediazione Familiare, trova il suo ambito di applicazione nell’alta conflittualità all’interno della relazione genitoriale: laddove la coppia genitoriale ha livelli di conflitto molto elevati, la mediazione non può più intervenire, mentre trova applicazione il metodo della coordinazione, spostando il focus sul benessere del minore.
L’Autorità giudiziaria può suggerire un percorso di mediazioni, laddove il conflitto è lieve, ugualmente laddove il conflitto appare elevato chiamare in causa la presenza di un Coordinatore Genitoriale (Co.Ge.).
Mentre il Mediatore opera nella fase di formazione degli accordi, il Co.Ge. è chiamato a seguire e sostenere la coppia nella fase di esecuzione del programma genitoriale stabilito, sia che la fonte sia concordata, sia che sia giudiziale.
La Coordinazione Genitoriale può aiutare a ridurre il conflitto dei genitori, può proteggere i bambini dall’esposizione ai disaccordi dei loro genitori senza coinvolgimento del tribunale e può promuovere, tutelare e mantenere delle funzionali relazioni genitori-bambino nel primario e superiore interesse dei figli di genitori separati.
La coordinazione genitoriale è indicata nei casi in cui:
- è presente elevato e ricorrente contenzioso giudiziario su questioni che riguardano i minori;
- la mediazione non ha avuto successo o è stata ritenuta inappropriata;
- i genitori hanno bisogno di aiuto per attuare il loro piano genitoriale;
- i genitori hanno difficoltà a comunicare le informazioni sul benessere del loro bambino;
- sono presenti situazioni complesse che riguardano i figli o la famiglia e che richiedono una gestione intensiva dei casi.
I coordinatori genitoriali aiutano i genitori fornendo informazione e consiglio (o raccomandazioni):
- sulla co-genitorialità e la comunicazione dei genitori;
- sui bisogni psicologici ed evolutivi del bambino;
- su come gestire i conflitti e ridurre gli effetti negativi della discordia sul bambino;
- per una genitorialità efficace dopo la separazione.
Per aiutare genitori e figli, il Co.Ge. utilizza risorse presenti nella sfera sociale delle persone, nella comunità e collabora con altri professionisti al servizio della famiglia.
La procedura:
La Coordinazione Genitoriale non è un metodo autoritario, ma si fonda sulla negoziazione, il Co.Ge. può essere definito come un facilitatore che accompagna i genitori a prendere consapevolezza delle esigenze reali dei bambini. Egli opera tendenzialmente attraverso “raccomandazioni” ai genitori, può ascoltare il minore, ma in taluni casi ha anche il potere di assumere direttamente decisioni nell’interesse del minore, per evitare pregiudizi ulteriori ed imminenti al bambino.
Il percorso richiede un tempo minimo che dipende dal caso concreto, difficilmente può essere inferiore ai 6 mesi; può essere prorogato più volte.
Gli incontri di coordinazione possono avere un costo che varia da un min € 80,00 ad un max € 150,00 per ora (sia che si tratti di incontri con i genitori, sia nel caso in cui il Co.Ge. debba incontrare altri soggetti coinvolti nella relazione con la famiglia). Ogni singolo professionista rende noto il proprio tariffario.
Il Co.Ge.:
Il Co.Ge. deve essere un professionista accreditato in materia di salute mentale e/o diritto di famiglia, oppure un mediatore familiare certificato, qualificato e accreditato, secondo le norme e le leggi della propria giurisdizione.
Il Co.Ge. qualificato è dunque un professionista che ha frequentato un corso sulla coordinazione genitoriale di almeno 50 ore. I corsi sono tenuti di Enti, Scuole e Associazioni che si occupano di Coordinazione Genitoriale. L’orientamento formativo maggiormente condiviso è quello che fa riferimento a Debra K. Carter.
La funzione della Coordinazione Genitoriale richiede una formazione continua. Sono le Associazioni di settore che stabiliscono i contenuti e la durata dei corsi.
I Soci EIMI:
Nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e di Condotta e dei Regolamenti di EIMI, i Professionisti curano costantemente la propria formazione e arricchiscono le proprie competenze.
EIMI stabilisce i criteri essenziali per l’esercizio della qualifica professionale, nonché verifica il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale. A tal scopo, organizza, promuove e favorisce le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all’ausilio di altri Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore.
EIMI vigila sulla condotta professionale dei propri soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al codice etico e/o deontologico nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore (cfr. Legge 4/2013 e D. Interm. 151/2023).
Altresì, EIMI verifica i requisiti di onorabilità, imparzialità, indipendenza e per l’esercizio della professione di tutti i soci e gli associati al fine dell’esercizio della professione.
A garanzia e tutela dell’Utente, EIMI ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.