Regolamento attuativo per la Coordinazione Genitoriale (Co.Ge.)
(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 01.04.2026)
Art. 1 – FINALITA’
Il presente Regolamento per la Coordinazione Genitoriale integra lo Statuto e il Regolamento Interno di EIMI per quanto concerne l’ambito della Coordinazione Genitoriale e in particolare per quanto attiene la formazione dei candidati Soci professionisti, le procedure di selezione di ammissione in EIMI, il riconoscimento dei programmi per la formazione iniziale e continua nell’ambito della Coordinazione Genitoriale promossi da scuole/enti di formazione/associazioni/professionisti formatori e le regole comportamentali e deontologiche del Coordinatore Genitoriale nel rispetto delle previsioni normative e con particolare riferimento a:
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»
- 27-bis Decreto Legislativo 206/2005
- 3 co.33 decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» che inserisce l’art. 473-bis.26 c.p.c.(nomina di un esperto su richiesta delle parti)
- Linee Guida AFCC sulla Coordinazione Genitoriale.
ART. 2 – DEFINIZIONI
a-Con Coordinazione Genitoriale (Parenting Coordination), come definita nel 2005 dalle linee guida dell’Association of Familiy and Conciliation Court (AFCC), si intende “Un processo di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. A.D.R.) centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o autorizzazione del Giudice, prendendo decisioni nell’ambito del provvedimento del Tribunale o del contratto di nomina” La professione di Coordinatore Genitoriale è esercitata in forma non organizzata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
b-Con Coordinatore Genitoriale (Co.Ge.) si intende il Professionista terzo e imparziale che aiuta i genitori con un’alta conflittualità a gestire i loro conflitti per salvaguardare il benessere dei figli e che è chiamato a seguire e sostenere la coppia nella fase di esecuzione del programma genitoriale stabilito, sia che la fonte sia concordata, sia che sia giudiziale.
c-Con requisiti di onorabilità per l’esercizio della professione di Ge. si intendono quelli previsti dal Codice etico, deontologico e di condotta (CEDEC) di EIMI, dai codici deontologici delle singole professioni, nonché quelli specificati all’art. 3 del DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151 per il Mediatore Familiare e all’art. 4 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 per il Mediatore Civile e Commerciale.
d-Con requisiti per l’esercizio della professione di Co.Ge. si intendono quelli di cui alla precedente lettera b), oltre a quelli specificati ex art. 3 del presente Regolamento ai fini dell’inserimento nel Registro Co.Ge. di EIMI.
e-Con regole deontologiche si intende l’insieme di regole che ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il Co.Ge. deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche. Tali regole deontologiche sono specificate nel CODICE ETICO, DEONTOLOGICO e DI CONDOTTA (CEDeC) di EIMI.
f-Con compenso del Co.Ge. si intende il compenso per le prestazioni professionali pattuito al momento del conferimento dell’incarico Professionale ed esplicitamente indicato nel contratto.
g-Con trattamento dei dati personali si intendono la raccolta e il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 2013.
h-Con percorsi formativi/Corsi di formazione si intendono i percorsi/corsi di formazione iniziale per Co.Ge. riconosciuti e certificati da EIMI nel rispetto del Regolamento di EIMI e delle Linee Guida AFCC sulla Coordinazione Genitoriale.
i-Con Scuole/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori si intendono i soggetti che promuovono i percorsi formativi/corsi di formazione iniziali e la formazione continua dei Co.Ge., dei Formatori e dei Supervisori nel rispetto del Regolamento di EIMI.
j-Con formazione continua dei Co.Ge. si intende l’aggiornamento periodico obbligatorio al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro Co.Ge., Formatori e Supervisori come previsto dal Regolamento di EIMI.
k-Con Formatore si intende il soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno di EIMI, eroga la formazione iniziale e continua dei Co.Ge. e la formazione continua dei Formatori e Supervisori in quest’ambito.
l-Con Commissario si intende l’Osservatore che presenzia agli esami conclusivi dei percorsi formativi riconosciuti da EIMI al fine della iscrizione all’Associazione.
m-Con Commissione si intende la commissione nominata dal Comitato Scientifico, su impulso del Consiglio Direttivo ex art 10 del Regolamento del Comitato Scientifico, per l’ammissione del candidato a Socio di EIMI.
n-Con Commissione per l’esame finale si intende la Commissione nominata dai soggetti che promuovono i percorsi formativi/corsi di formazione iniziali per la valutazione del candidato Co.Ge. a seguito della conclusione del percorso formativo iniziale.
o-Con Supervisore si intende il soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno di EIMI, eroga la supervisione. Il Supervisore deve essere Socio iscritto nell’apposito Registro di EIMI.
Art. 3 – PROCEDURA DI AMMISSIONE NEL REGISTRO DEI CO.GE. DI EIMI
Il presente articolo integra l’ART. 1 – REGOLE RELATIVE ALL’INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE del REGOLAMENTO INTERNO di EIMI approvato dall’Assemblea dei Soci in data 11.04.2024.
Possono richiedere l’ammissione a EIMI per la componente Coordinazione Genitoriale, i professionisti che, in possesso di attestato di qualificazione, presentino l’apposita domanda (scaricabile dal sito) corredata della documentazione richiesta, avendo frequentato percorsi di formazione in Coordinazione Genitoriale:
a) riconosciuti da EIMI;
b) non riconosciuti da EIMI;
La selezione dei candidati professionisti si differenzia sia in base al percorso di formazione di provenienza, sia al tempo trascorso tra il conseguimento del titolo di Co.Ge. e la domanda di ammissione, o riammissione, in EIMI.
a) Candidati che provengono da percorsi formativi riconosciuti da EIMI: l’esame di fine corso verrà svolto alla presenza di un Commissario di EIMI che verificherà la conformità del percorso formativo con quanto previsto da EIMI ex art. 4 del presente Regolamento.
In caso di parere favorevole del Commissario, ai fini dell’iscrizione in EIMI, sarà sufficiente che il candidato Socio presenti la domanda di ammissione con allegato l’attestato di qualificazione di Co.Ge. e certifichi i requisiti di onorabilità.
Nel caso in cui tra il superamento dell’esame conclusivo il percorso formativo e la domanda di iscrizione in EIMI siano trascorsi più di due anni, il candidato Socio dovrà sostenere un colloquio con apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico su impulso del Consiglio Direttivo, ex art 10 del Regolamento del Comitato Scientifico.
b) Candidati che provengono da percorsi formativi non riconosciuti da EIMI: potranno fare domanda di ammissione coloro che attestino i requisiti di onorabilità e di aver frequentato con successo un percorso formativo di almeno 80 ore e produrre in alternativa:
- attestazione dell’iscrizione nei due anni antecedenti alla domanda di iscrizione in EIMI ad una Associazione Professionale di Coordinatori Genitoriali;
- attestazione dell’iscrizione nei due anni antecedenti ad una Associazione di Mediatori Familiari ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
- Nell’ipotesi in cui il candidato dimostri di aver concluso con successo il percorso formativo da oltre due anni e produca il certificato di laurea, ma non attesti la precedente iscrizione ad altra Associazione di Co.Ge. o di Mediatori Familiari, dovrà sostenere un colloquio della durata non inferiore ad un’ora e una prova di simulazione di una Coordinazione Genitoriale nel ruolo di Co.Ge. alla presenza dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Nel caso in cui fossero trascorsi meno di due anni dalla conclusione con successo del percorso formativo e produca il certificato di laurea, ma non attesti la precedente iscrizione ad altra Associazione di Co.Ge. o Mediatori Familiari, il candidato dovrà sostenere il solo colloquio della durata non inferiore ad un’ora alla presenza dell’apposita Commissione di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato per quanto attiene la sua conoscenza delle materie ex art. 4.2 lettera C del presente Regolamento quanto l’esperienza eventualmente maturata nei casi di Coordinazione Genitoriale condotti. La simulazione (role-palying) è finalizzata alla verifica delle conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della Coordinazione Genitoriale da parte del candidato.
- Nell’ipotesi in cui il candidato dimostri di aver concluso con successo il percorso formativo e attesti di essere iscritto (o l’iscrizione sia scaduta il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione in EIMI) ad altra Associazione di Co.Ge. o di Mediatori Familiari la sua idoneità ad essere inserito nel Registro Soci di EIMi sarà valutata, tramite colloquio della durata non inferiore ad un’ora, dall’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di cui sopra. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle competenze e dei requisiti del candidato per quanto attiene la sua conoscenza delle materie ex art. 4.2 lettera C del presente Regolamento quanto l’esperienza maturata nei casi di Coordinazione Genitoriale condotti.
La domanda di ammissione in EIMI di coloro che potranno attestare di aver frequentato con successo un percorso formativo di meno di 80 ore, pur in possesso di uno o più dei requisiti alternativi di cui sopra, sarà sottoposta alla valutazione della Commissione nominata dal Comitato Scientifico su impulso del Consiglio Direttivo, ex art 10 del Regolamento del Comitato Scientifico per la verifica dell’attinenza del percorso formativo svolto con quanto previsto ex art. 4 del presente Regolamento. Se il percorso formativo sarà ritenuto idoneo, il candidato sarà sottoposto alle medesime prove del candidato che può attestare di aver frequentato con successo un percorso formativo di almeno 80 ore. Se il percorso formativo non sarà ritenuto idoneo, la Commissione indicherà se e come potrà essere integrata e completata la formazione del candidato. Successivamente all’attestazione della formazione prescritta, il candidato sarà sottoposto alle medesime prove del candidato che può attestare di aver frequentato con successo un percorso formativo di almeno 80 ore.
EIMI organizza le suddette prove per l’ammissione ogni sei mesi, salvo diverse esigenze.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro Co.Ge. di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento per spese di segreteria per l’istruttoria della pratica, di € 50 per il colloquio ed € 50 per la simulazione. Nel caso di ammissione in EIMI, nessun ulteriore contributo sarà richiesto per la quota associativa.
Inoltre, verrà valutata caso per caso la consistenza dell’esame di ammissione, da parte dell’apposita Commissione nominata dal Comitato Scientifico di EIMI, per coloro che:
– avessero lasciato trascorrere più di quattro anni solari dalla conclusione del percorso di formazione riconosciuto senza iscriversi a EIMI;
– avendo rinnovato l’iscrizione annuale ad EIMI, fossero usciti dal Registro dei Co.Ge. di EIMI e vi volessero fare nuovamente ingresso.
DEROGA valida sino alla conclusione del primo percorso formativo per Co.Ge. riconosciuto da EIMI: nell’ipotesi in cui il candidato attesti di essere iscritto da almeno due anni antecedentemente alla domanda di iscrizione in EIMI ad una Associazione Professionale di Coordinatori Genitoriali o ad altra Associazione di Mediatori Familiari ex L.4/2013 (o l’iscrizione sia scaduta il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione in EIMI), la sua idoneità ad essere inserito nel Registro Soci di EIMI è subordinata alla sola presentazione:
a) dell’attestato di conseguimento del titolo di Co.Ge.;
b) della dichiarazione di onorabilità;
c) in alternativa:
- dell’attestazione rilasciata dalle Associazioni Professionali di MF iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013 e degli attestati che certificano di essere in regola con la formazione continua per l’anno antecedente la domanda di iscrizione;
- dell’attestazione dell’iscrizione ad Altra Associazione Professionale di Coordinatori Genitoriali.
La presentazione della domanda di ammissione in EIMI in base alla presente deroga non comporta il versamento delle spese di segreteria di cui sopra.
Il candidato a Socio, all’atto della presentazione della domanda di ammissione nell’Associazione, si impegna a rispettare lo Statuto, il CEDeC e i Regolamenti di EIMI.
Al fine della pubblicazione sul sito di EIMI del nominativo nel Registro dei Soci, all’atto della domanda di ammissione nell’Associazione, il candidato dovrà sottoscrivere il consenso di cui al D.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE GDPR 679/2016.
Contro il rifiuto ad essere ammesso come Socio, il candidato può presentare ricorso al Collegio di Disciplina con le modalità riportate nel Regolamento del Collegio di Disciplina.
Art. 4 – FORMAZIONE INIZIALE DEL CO.GE.
4.1 Scopo della formazione iniziale:
– acquisire, migliorare e perfezionare le conoscenze, le abilità e le competenze ai fini dell’attività professionale del Co.Ge. nelle materie previste ex art. 4.2 lettera C del presente Regolamento, promuovendone anche l’aggiornamento in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;
– accrescere le conoscenze e le competenze del Co.Ge. quale presupposto per un esercizio professionale di qualità.
4.2 Riconoscimento del percorso formativo iniziale:
Al fine del riconoscimento del percorso formativo da parte di EIMI, i corsi devono essere tenuti da Formatori che rispettino i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento interno EIMI, nonché le competenze specifiche per le singole materie di insegnamento.
Se i Formatori sono inseriti nel Registro dei Formatori accreditati da EIMI, non sarà necessario attestarne l’idoneità. In difetto, alla presentazione del programma formativo, il soggetto che promuove il percorso formativo/corso di formazione iniziale dovrà produrre un cv aggiornato di ciascun Formatore.
Al fine del riconoscimento del percorso formativo da parte di EIMI i corsi di formazione iniziale devono soddisfare i seguenti contenuti minimi:
A-non meno di ottanta ore di lezioni teorico-pratiche, dedicato alle materie di diritto di famiglia, psicologia dell’età evolutiva, psicopatologia, gestione dei conflitti, nozioni di interculturalità e pedagogia così suddivise:
- Almeno 42 ore dedicate al metodo e alle sue procedure e applicazioni nei vari contesti.
- Almeno 5 ore dedicate alle norme di diritto civile e di procedura civile rilevanti per la coordinazione.
- Almeno 5 ore alla psicopatologia rilevante per la coordinazione genitoriale (fattibilità e eventuale applicazione del metodo).
- Almeno 6 alla psicologia dell’età evolutiva rilevante per la coordinazione genitoriale.
- Almeno 5 alla pedagogia rilevante per la coordinazione genitoriale.
- Almeno 5 alle dinamiche familiari rilevanti per la coordinazione genitoriale.
- Almeno 5 al tema della violenza domestica e di genere (fattibilità della coordinazione e applicazione del metodo).
- Almeno 2 all’uso delle tecnologie rilevanti per la coordinazione genitoriale.
- Almeno 2 al tema dell’interculturalità rilevante per la coordinazione genitoriale.
- Almeno 3 ore sul tema delle linee guida AFCC, sull’etica e la deontologia.
Dovranno essere previste almeno 5 esercitazioni pratiche/simulate sulla gestione del conflitto, sul metodo, sulle dinamiche familiari.
B- Un esame finale comprendente:
- una prova scritta con domande a risposte aperte e/o alternative su tutte le materie indicate alla successiva lettera C
- simulazione di un Coordinazione Genitoriale nel ruolo di Co.Ge.
- una prova orale consistente in un colloquio valutativo finalizzato alla verifica delle abilità del candidato e della conoscenza della deontologia e dei compiti del CoGe. Il colloquio sarà preceduto dalla redazione di una tesina di almeno 25 cartelle.
C– Le lezioni teorico-pratiche di cui alla lettera A) devono riguardare le seguenti materie obbligatorie:
- Il processo di Coordinazione genitoriale.
- Teoria del conflitto e il conflitto familiare.
- Dinamiche nella crisi della famiglia (separazione, divorzio, regolamentazione diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e relative modifiche delle condizioni) e nella ricostituzione dei nuovi nuclei familiari.
- Processo, tecniche e interventi di coordinazione genitoriale.
- Coordinatore genitoriale e processo.
- Coordinatore genitoriale e Servizi sociali.
- La violenza domestica e di genere (fattibilità della coordinazione e applicazione del metodo).
- Sicurezza nel processo di Coordinazione genitoriale.
- Attivazione di competenze in relazione a problematiche relative alle differenze tra le persone: età, etnia, sesso, genere, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità, religione e status socio-economico, credo politico, livello culturale, modi di vivere e di pensare, in quanto influenti sul processo di coordinazione genitoriale.
- Uso della tecnologia nel processo di coordinazione genitoriale.
D– I corsi si svolgeranno in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona e non potranno avere più di 40 partecipanti.
E– contestualmente alla richiesta di ammissione agli esami, la Scuole/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori dovranno produrre per ciascun candidato:
- Il diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge;
- il programma didattico relativo alla effettiva formazione prestata;
- il registro della frequenza alle ore di lezione.
F- al superamento dell’esame finale, da svolgersi alla presenza del Commissario di cui all’art. 3 lettera a), la Scuola/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori rilasciano un attestato di idoneità all’esercizio della professione di Co.Ge.
4.3 Formazione della Commissione per l’esame finale
Al termine del percorso formativo iniziale, le Scuole/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori inoltrano al Comitato Scientifico:
- la documentazione di cui al precedente paragrafo 4.2 lettera E;
- la composizione della Commissione d’esame;
- la data stabilita per l’esame finale.
Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, verificherà che la Commissione d’esame sia composta da tre membri, anche interni all’Ente Organizzatore del corso di formazione iniziale, che possano attestare una comprovata esperienza nell’ambito della Coordinazione Genitoriale come di seguito specificata:
- essere Soci da almeno cinque anni di una Associazione di MF tra quelle iscritte nell’ elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy o di una Associazione Professionale di Coordinatori Genitoriali;
oppure
- essere Soci di EIMI per la MF o la Coordinazione Genitoriale da almeno cinque anni;
oppure
- essere iscritti nel Registro dei Formatori per la MF o la Coordinazione Genitoriale di EIMI;
oppure
- attestare attraverso il cv una consolidata esperienza nella pratica di Co.Ge., nella formazione nell’ambito della Coordinazione Genitoriale, nel Diritto di Famiglia e nella gestione dei conflitti.
Verificata l’idoneità della Commissione d’esame, il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, provvederà a designare il Commissario.
Il Commissario verificherà, per ciascun candidato, l’idoneità della documentazione ricevuta dalla Scuola/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori e confermerà l’ammissione del candidato all’esame finale.
La Commissione d’esame procederà alla valutazione di ogni candidato sottoponendolo alle prove di cui all’artr. 4.2 lettera B esprimendo la propria votazione finale a maggioranza. Il Commissario assisterà allo svolgimento dell’intera prova di esame e verificherà la conformità del percorso formativo con quanto riconosciuto da EIMI ex art. 4 del presente Regolamento.
Tutti i membri della Commissione d’esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità.
Il candidato ha facoltà di ricusare uno o più membri della Commissione d’esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza, dandone comunicazione alla Scuola/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori che a sua volta ne notizierà il Comitato Scientifico indicando la nuova composizione della Commissione d’esame ai fini della verifica dell’idoneità della stessa, come sopra specificato.
La Scuola si farà carico di ogni costo relativo alla prova di esame finale incluso il rimborso spese e ogni costo e compenso connesso alla Commissione d’esame e al Commissario.
Per ogni corso riconosciuto da EIMI, la Scuola deve conservare (e produrre a richiesta del Comitato Scientifico, anche per tramite di Commissione dallo stesso nominata), per ciascun candidato, tutta la documentazione attestante il percorso formativo e gli atti relativi alla sessione d’esame svoltasi, per un periodo non inferiore a cinque anni e nel rispetto della normativa sulla privacy. Alla conclusione di ogni sessione d’esame, la Scuola/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori deve trasmettere ad EIMI l’elenco dei corsisti che hanno superato l’esame e sono pertanto idonei a presentare domanda di ammissione nell’Associazione.
4.4 Criteri per l’ammissione al percorso formativo iniziale:
– Essere in possesso di diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge;
– Aver partecipato con esito positivo ad un colloquio orientativo sulla Coordinazione Genitoriale e sulla presentazione del percorso formativo iniziale per la verifica della idoneità del candidato da parte della Scuola/Enti di Formazione/Associazioni/Professionisti Formatori che erogherà il corso riconosciuto da EIMI.
Art. 5 – FORMAZIONE CONTINUA DEL COORDINATORE GENITORIALE
In conformità all’art. 2, comma 3, L. n. 4/2013, allo Statuto, al Regolamento Interno e al CEDeC di EIMI ogni Socio ha l’obbligo di curare costantemente la propria formazione professionale al fine di conservare e accrescere conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio, dei cittadini utenti e di EIMI.
Dal momento dell’iscrizione nel Registro Co.Ge. inizia a decorrere l’obbligo formativo annuale. L’annualità è su anno solare e dipende dalla data di iscrizione nel Registro Co.Ge. come sotto specificata:
A-Se l’inserimento nel Registro avviene entro i primi sei mesi dell’anno, al momento del rinnovo della quota associativa nel gennaio successivo all’anno di iscrizione, il Socio dovrà certificare di aver svolto la formazione annuale continua e la Supervisione professionale richiesta da EIMI, come sotto specificato:
– almeno dieci ore in corsi teorici/seminari/eventi formativi/laboratori promossi o accreditati da EIMI nelle materie di cui al precedente punto 4.2 lettera C, in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
– almeno quattro ore di Supervisione individuale o di gruppo su casi di Coordinazione Genitoriale condotti o partecipati dal Socio in qualità di Co.Ge., da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona. La Supervisione ha lo scopo di permettere al Co.Ge. di lavorare su se stesso e condividere con un Formatore Supervisore le difficoltà e i momenti di empasse che può incontrare nello svolgimento della professione. La Supervisione ha lo scopo di aiutare il Co.Ge. a riconquistare la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire.
B-Se l’inserimento nel Registro avviene negli ultimi sei mesi dell’anno, al momento del rinnovo della quota associativa nel gennaio successivo all’anno di iscrizione, il Socio dovrà certificare di aver svolto la metà della formazione annuale continua come sopra specificata.
C-Dal rinnovo della quota associativa, la formazione è su base annuale come riportato nella precedente lettera A
Al fine del riconoscimento dei corsi di formazione continua e supervisione da parte di EIMI, i corsi e la supervisione devono essere tenuti da Formatori e Supervisori che attestino una comprovata esperienza nella pratica e nella formazione nella Coordinazione Genitoriale, così come previsto per i componenti la commissione di esame di cui al precedente punto 4.3 del presente Regolamento. Se i Formatori e i Supervisori sono inseriti nel Registro dei Formatori e Supervisori accreditati da EIMI, non sarà necessario attestarne l’idoneità. In difetto, alla presentazione del programma formativo, chi proporrà il corso dovrà produrre un cv aggiornato del Formatore/Supervisore e la sua dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità.
AI Soci che partecipano in qualità di Formatori nei corsi accreditati da EIMI per la formazione continua saranno riconosciuti i medesimi crediti concessi all’evento formativo, fino ad un massimo di sei crediti formativi annui.
Art. 6 – PROCEDURA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI FORMATORI.
EIMI istituisce al suo interno un Registro di Coordinatori Genitoriali Formatori.
Il Formatore eroga la formazione iniziale e continua dei Co.Ge. e la formazione continua dei Formatori nell’ambito della Coordinazione Genitoriale.
I Soci candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a-essere Soci di EIMI;
b-certificare i requisiti di onorabilità previsti ex art 5, comma 7, del citato Decreto;
c-attestare una comprovata esperienza nell’ambito della Coordinazione Genitoriale come riportato al punto 4.3 del presente Regolamento.
I soci candidati, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Formatori, devono inviare richiesta al Comitato Scientifico mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it allegando il modulo di dichiarazione di possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Formatore in Coordinazione genitoriale disponibile sul sito e un cv attestante le qualifiche e le esperienze dichiarate. Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, valuterà la idoneità del candidato ad essere inserito nel Registro.
I Formatori assolvono agli obblighi di formazione permanente al fine di mantenere l’iscrizione nel Registro.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro Formatori di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento di € 50 per rimborso spese di segreteria per l’istruttoria della pratica.
Art. 7 – FORMAZIONE CONTINUA DEL FORMATORE
In conformità all’art. 2, comma 3, L. n. 4/2013, allo Statuto, al Regolamento Interno e al CEDeC di EIMI, ogni Socio ha l’obbligo di curare costantemente la propria formazione professionale al fine di conservare e accrescere conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio, dei corsisti e di EIMI.
Dal momento dell’iscrizione nel Registro Formatori Co.Ge. inizia a decorrere l’obbligo formativo annuale. L’annualità è su anno solare e dipende dalla data di iscrizione nel Registro Co.Ge. come sotto specificata:
A-Se l’inserimento nel Registro avviene entro i primi sei mesi dell’anno, al momento del rinnovo della quota associativa nel gennaio successivo all’anno di iscrizione, il Socio dovrà certificare di aver svolto la formazione annuale continua richiesta da EIMI, come sotto specificato:
– almeno dieci ore in corsi teorici/seminari/eventi formativi/laboratori promossi o accreditati da EIMI, da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, con i seguenti contenuti:
- le materie di cui al precedente punto 4.2 lettera C, in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, al fine di poterle correttamente e compiutamente insegnare nei corsi di formazione iniziale e continua;
- tecniche di comunicazione
- facilitazione e conduzione di gruppi;
- progettazione, metodologie didattiche e modalità di organizzazione dei corsi.
Le 10 ore dovranno comprendere le materie di cui ai precedenti punti 1-2-3 e 4 secondo le esigenze formative di ciascun Formatore.
– ai Soci che partecipano in qualità di Formatori nei corsi accreditati da EIMI per la formazione continua saranno riconosciuti i medesimi crediti concessi all’evento formativo, fino ad un massimo di sei crediti formativi annui.
B-Se l’inserimento nel Registro avviene negli ultimi sei mesi dell’anno, al momento del rinnovo della quota associativa nel gennaio successivo all’anno di iscrizione, il Socio dovrà certificare di aver svolto la metà della formazione annuale continua come sopra specificata.
C-Dal rinnovo della quota associativa, la formazione è su base annuale come riportato nella precedente lettera A
Al fine del riconoscimento dei corsi di formazione continua da parte di EIMI, i corsi devono essere tenuti da Formatori che attestino una comprovata esperienza nella pratica e nella formazione nella Coordinazione Genitoriale, così come previsto per i componenti la Commissione di esame di cui al precedente art. 4.3 del presente Regolamento. Se i Formatori sono inseriti nel Registro dei Formatori accreditati da EIMI, non sarà necessario attestarne l’idoneità. In difetto, alla presentazione del programma formativo, chi proporrà il corso dovrà produrre un cv aggiornato del Formatore e la sua dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità.
Art. 8 – PROCEDURA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI SUPERVISORI E FORMAZIONE CONTINUA DEL SUPERVISORE
EIMI istituisce al suo interno un Registro di Co.Ge. Formatori Supervisori.
Al fine dell’inserimento nel Registro il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a-essere Socio EIMI;
b-essere Formatore Co.Ge. accreditato EIMI;
c-avere gestito almeno 10 casi in veste di Co.Ge.
I Soci candidati, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Supervisori, devono inviare richiesta al Comitato Scientifico mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it allegando il modulo di dichiarazione di possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Supervisore in Coordinazione genitoriale disponibile sul sito e un cv attestante le qualifiche e le esperienze dichiarate. Il Comitato Scientifico, anche tramite apposita Commissione dallo stesso nominata, valuterà la idoneità del candidato ad essere inserito nel Registro.
Per la verifica della idoneità al fine di essere inserito nel Registro Supervisori di EIMI, i candidati dovranno presentare l’attestazione del pagamento di € 30 per rimborso spese di segreteria per l’istruttoria della pratica.
Al fine di mantenere l’iscrizione nell’Elenco, i Supervisori assolvono agli obblighi di formazione permanente prevista dal presente Regolamento sia come Co.Ge. che come Formatore, oltre a partecipare ad almeno cinque ore all’anno di intervisione tra colleghi Supervisori. La partecipazione all’intervisione verrà attestata reciprocamente tra i partecipanti.
ART. 9 – PROCEDURA PER L’ ACCREDITAMENTO DEI PERCORSI RICONOSCIUTI DA EIMI PER LA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI CO.GE. E PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI FORMATORI:
I percorsi formativi accreditabili dovranno rispondere ai criteri e alle modalità di svolgimento riportati nel presente Regolamento nonchè nelle LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI CREDITI FORMATIVI E PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI e nel MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E CREDITI FORMATIVI, entrambi disponibili sul sito.
Il riconoscimento è deliberato dal Comitato Scientifico previa compilazione del Modulo citato da inviare, unitamente a tutta la documentazione ivi richiesta, mezzo mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio del percorso formativo.
Il Comitato Scientifico risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 20 giorni dal suo ricevimento. In caso di mancato riconoscimento, verrà inviata la motivazione al soggetto richiedente l’accreditamento, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.
Per i percorsi di formazione iniziale e continua a pagamento è dovuto il rimborso delle spese di segreteria per l’istruttoria della pratica indicato nel MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E CREDITI FORMATIVI.
Gli eventi accreditati sono pubblicati sul sito EIMI.
Art. 10 – ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
- È responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione ai corsi valevoli per la formazione continua, che dovranno contenere il numero delle ore effettuate e il numero di crediti formativi concessi da EIMI.
- Il Socio professionista, entro il 31 Gennaio successivo all’anno formativo di riferimento, all’atto della richiesta di rinnovo associativo deve inviare via e-mail le attestazioni e le certificazioni di cui sopra al Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporli al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità.
Art. 11 – ESONERI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Il Co.Ge., il Formatore e il Supervisore possono presentare al Consiglio Direttivo richiesta di esonero temporaneo dagli obblighi di formazione in caso di:
a) maternità e paternità, incluso adozione o affido e per un periodo massimo di dodici mesi;
b) grave malattia, infortunio o documentate problematiche personali;
c) interruzione dell’attività professionale o trasferimento all’estero per un periodo non inferiore
a dodici mesi.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, può accogliere l’istanza esonerando il Socio, pienamente o parzialmente, dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. Per tale periodo, il Socio sarà cancellato dal Registro Co.Ge., Formatori e Supervisori. L’esonero sarà comunicato per iscritto e ne indicherà i termini, la durata e quale formazione dovrà comunque essere assolta ai fini del reinserimento nei Registri.
Il reinserimento del Socio nei Registri specifici dei Co.Ge., Formatori e Supervisori non comporta la richiesta rimborso spese di segreteria per la gestione della pratica.
ART. 12 – CONTROLLI E AZIONI DISCIPLINARI
- Il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di necessità, potrà sottoporre gli attestati e le certificazioni prodotte dal Socio al Comitato Scientifico per una verifica di idoneità, effettua il controllo sull’assolvimento dell’obbligo della formazione continua al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro Soci di EIMI dei Co.Ge., dei Formatori e dei Supervisori.
- In caso di mancata attestazione di acquisizione dei crediti formativi necessari, il Consiglio Direttivo provvede a:
2.1. sollecitare il Socio e fissare, o concordare con l’interessato, un termine per la presentazione degli attestati;
2.2. segnalare il Socio inadempiente al Collegio di Disciplina per la valutazione delle eventuali circostanze esimenti e/o l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
In ogni caso, il termine temporale per l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento non può essere derogato, salvo quanto previsto ex art.10.
ART. 13 – REGOLE DEONTOLOGICHE E FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL’ UTENZA.
Le presenti regole deontologiche integrano il CODICE ETICO, DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA di EIMI (CEDeC) approvato dall’ Assemblea dei Soci del 11.04.2024 nonché le Linee Guida.
Nello specifico, le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il Co.Ge. deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Il Co.Ge. esercita l’attività di Coordinazione Genitoriale con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei genitori, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.
Al Co.Ge. non è consentito:
a-intervenire in Coordinazioni Genitoriali che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
b-erogare ai genitori per i quali sta operando come Co.Ge. servizi che esulano dallo specifico ambito della Coordinazione Genitoriale;
c-far pressione sui genitori per i quali sta operando come Co.Ge. in ambiti che esulano dalla Coordinazione Genitoriale;
d-fornire ai genitori per i quali sta operando come Co.Ge. prestazioni professionali riservate ad iscritti a Ordini o Collegi Professionali durante lo svolgimento dell’attività di Coordinazione Genitoriale;
e-offrire o accettare doni, richieste e favori dai genitori per i quali sta operando come Co.Ge., dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di Coordinazione Genitoriale;
f-assumere la funzione di Co.Ge. se ha precedentemente fornito servizi professionali alle stesse parti, nonchè fornire servizi professionali diversi non pertinenti al processo di Coordinazione Genitoriale durante o dopo il termine del percorso stesso;
g-per tutto quanto non qui indicato si rinvia alle linee guida AFCC
Il Co.Ge. si astiene nei casi di cui alla precedente lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il Co.Ge. si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di Coordinazione Genitoriale, salvo quanto previsto in merito al rapporto con il Giudice, agli Avvocati delle Parti, ai Servizi Sociali, al Curatore Speciale del Minore e alle figure professionali che a vario titolo sono direttamente coinvolte nel conflitto genitoriale e nel rispetto dei provvedimenti del Giudice.
Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al precedente periodo, oltre ai Co.Ge., anche i Co.Ge. in tirocinio e tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i genitori coinvolti nella Coordinazione Genitoriale possono esentare il Co.Ge. dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’assenso scritto.
Il Co.Ge. cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità al presente Regolamento.
Nel rapporto con i genitori coinvolti nel percorso di Coordinazione Genitoriale il Co.Ge. è tenuto, in forma scritta, a:
a-informare dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa;
b-informare, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di Coordinazione Genitoriale;
c-informare sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri Professionisti iscritti ad Ordini o Collegi Professionali;
d-informare, prima dell’avvio del percorso di Mediazione, del costo degli incontri di Coordinazione Genitoriale e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
e-rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f-informare che presso EIMI è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell’articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g-per tutto quanto non qui indicato si rinvia alle linee guida AFCC.
Il Co.Ge. interrompe il percorso di Coordinazione Genitoriale quando:
a-l’interruzione è richiesta da uno o da entrambi i genitori;
b-ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire il percorso di Coordinazione Genitoriale;
c-non è più in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale;
d-quando i fatti e le circostanze del caso sono al di là della sua competenza o esistano circostanze professionali (ad esempio igiene mentale o medica, dipendenza o abuso di sostanze etc) che compromettano la continuazione del suo compito professionale;
e-quando rileva che uno o entrambi i genitori sono inadeguati a partecipare al percorso di Coordinazione Genitoriale per Incapacità o Inadeguatezza Genitoriale;
f-per tutto quanto non qui indicato si rinvia alle linee guida AFCC.
Nell’attività di autopromozione i Co.Ge. sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.
Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.
ART. 14 – MODELLI DI LAVORO E COMPENSO DEL CO.GE.
EIMI accoglie Soci appartenenti a diverse scuole di formazione per Co.Ge., di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento non omogenee.
Nel corso del primo incontro, il Co.Ge. deve informare i genitori sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di Coordinazione Genitoriale, sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad Ordini o Collegi Professionali e sul suo modello operativo. Prima dell’avvio del percorso di Coordinazione Genitoriale, il Co.Ge. deve, altresì, informare i genitori del costo degli incontri di Coordinazione Genitoriale e delle modalità di pagamento.
Il Co.Ge. iscritto nel Registro EIMI si impegna ad adeguarsi alle seguenti tariffe:
- Incontri congiunti: € 90,00 – € 180,00
- Incontri individuali: € 60,00 – € 90,00
- Riunioni tra professionisti: € 60,00 – € 90,00
- Back office (attività correlate): € 60,00 – € 90,00 all’ora
- Relazione/nota finale: € 60,00 – €1 50,00
- Analisi documentazione: € 60,00 – € 250,00
Gli importi sopra riportati sono indicati al netto dell’iva e dei contributi che dovranno essere aggiunti in base al regime fiscale e/o Cassa Previdenziale di ciascun professionista Co.Ge.
Le attività per le quali il Co.Ge. può fatturare includono il tempo impiegato per i colloqui con i co-genitori, i figli e fonti collaterali di informazione; la preparazione di accordi; la corrispondenza, le raccomandazioni, le decisioni e i rapporti; l’analisi dei rapporti e della corrispondenza; la conversazione telefonica e per posta elettronica; viaggio; la documentazione per il tribunale; e la comparizione ad udienze, deposizioni e incontri e qualunque costo e tariffa associati.
Il Co.Ge. deve motivare e spiegare la base di ognuna delle tariffe e dei costi ai co-genitori.
Tutte le tariffe e i costi devono essere appropriatamente attribuiti tra i genitori come ordinato dal tribunale o come concordato in un accordo scritto tra Co.Ge. e genitori.
Il Co.Ge. farà sottoscrivere ai genitori l’ATTO DI CONSENSO ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE, l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY e l’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’ ATTO DI CONSENSO ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE, oltre a quanto riportato nel precedente art. 12, dovrà contenere in forma chiara indicazioni sul grado di complessità dell’incarico e sul compenso del Co.Ge. e in particolare che:
- Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale;
- Il compenso è adeguato al grado di complessità dell’incarico;
- Il compenso deve indicare quali sono gli oneri prevedibili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49;
- Il compenso è a carico di ciascuna Parte e per ogni incontro di Coordinazione Genitoriale, salvo diverso accordo tra le Parti o prescrizione del Giudice.
Per tutto quanto non qui indicato si rinvia alle linee guida AFCC.
Art. 15 – ATTESTAZIONI RILASCIATE DA EIMI
Al fine di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, EIMI rilascia ai propri Soci tessera associativa riportante il numero di iscrizione, i dati identificativi del Socio inclusa fototessera, di validità annuale. Inoltre, effettuate le necessarie verifiche, EIMI rilascia ai propri iscritti l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati, come previsto negli artt. 7 e 8 della L.4/2013, con le modalità riportate nelle LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI CREDITI FORMATIVI E DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI.
Art.16 – POLIZZA ASSICURATIVA
EIMI, pena l’esclusione dall’Associazione, richiede ai Soci Co.Ge. la copertura dei rischi per i danni arrecabili nell’esercizio dell’attività professionale, mediante una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, come previsto nell’art. 7, comma 1, lettera e) della legge n. 4/2013.
Gli estremi della polizza assicurativa devono essere comunicati al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di iscrizione ad EIMI o del rinnovo associativo, oltre che agli Utenti nei primi colloqui informativi.
EIMI valuta la possibilità di stipulare convenzioni con Compagnie Assicurative o di brokeraggio, allo scopo di offrire ai propri Associati, senza alcun obbligo di adesione e vincolo, tariffe vantaggiose o coperture più efficaci.
ART. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto, il presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.
Su impulso di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano stati sanzionati dal Collegio di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte, procederà come previsto al precedente comma.
Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

