Regolamento del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti
Il presente regolamento ha lo scopo di definire i compiti e le azioni del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti integrando Atto Costitutivo, l’articolo 15 dello Statuto, Regolamento Generale e CEDeC.
La redazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Direttivo nominato in fase di costituzione dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori del 20.04.2024.
1. Il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti, così come stabilito dall’articolo 15 dello Statuto, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea in concomitanza con l’elezione delle altre cariche sociali, scelti anche tra i non soci. La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione. I componenti restano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. I componenti sono soggetti a decadenza dopo l’assenza a due sedute consecutive del Collegio, senza giustificato motivo, o per inadempienza ai compiti conferiti, su delibera inappellabile del Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 12, comma 1, lettera g dello Statuto.
3. Le cariche non sono retribuite e sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati conferiti dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dello Statuto il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti, su domanda motivata, può chiedere al Presidente la convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria. Se il Presidente non provvede alla convocazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Collegio entro i 10 giorni successivi.
5. I componenti sono chiamati a vigilare sull’applicazione dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. Sono, altresì, chiamati al controllo dei conti, a vigilare sulla gestione dell’Associazione e su tutta l’attività del Consiglio Direttivo. Al Collegio compete la verifica dei poteri nelle Assemblee.
6. Il Collegio compete decidere sulle violazioni commesse da un componente del Collegio di Disciplina, ai sensi dei commi 4 e 11 del Regolamento del Collegio di Disciplina.
7. Almeno un membro del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti partecipa a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e risponde a tutti i quesiti e/o denunce da parte degli associati.
8. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
9. Il Collegio valuta la congruità e la coerenza del bilancio preventivo, fornendo un parere vincolante.
10. A fronte del ricorso per la mancata ammissione a socio di EIMI, il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti, su richiesta del Collegio di Disciplina, potrà esprimere un parere in merito alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del CEDeC da parte del Consiglio Direttivo.
11. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e decide collegialmente. Il Sindaco dissenziente dovrà far verbalizzare il proprio dissenso motivato. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da inserire nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.
12. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, nel luogo da quest’ultimo stabilito. Le riunioni si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su ogni argomento trattato, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni si possono tenere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.
13. Ogni singolo componente del Collegio può svolgere autonomamente verifiche e/o ispezioni. Di dette verifiche e/o ispezioni dovrà darsi atto nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.
14. Il Collegio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello Statuto propone la destituzione del Presidente del Consiglio Direttivo.
15. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Collegio dovrà dare un parere vincolante sui poteri e le modalità di liquidazione e dovrà vigilare su tutta la fase liquidatoria.
16. Il Consiglio Direttivo, raccolto il parere del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei Conti, può modificare, ex art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto, il presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo metterà in consultazione a tutti i Soci le modifiche, per un periodo minimo di 30 giorni antecedenti la prima Assemblea utile durante la quale raccoglierà le osservazioni e le eventuali modifiche proposte dai Soci.
17. Su impulso di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento e che non siano stati sanzionati dalla Commissione di Disciplina, possono essere proposte al Consiglio Direttivo delle modifiche al presente regolamento. Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte procederà come previsto al precedente comma 16.